10 giornata di Campionato

GARE DEL 6/12/2009

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

gara del 6/12/2009 CLUB AIRONE SOMMATINO - REAL PETILIA

1-1; Reclamo Real Petilia.

Con reclamo ritualmente proposto la Società Real Petilia segnala la posizione

irregolare del calciatore Montana Gian Vito, schierato dalla Società Club

Airone Sommatino sebbene squalificato;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si

osserva che il suddetto calciatore, già tesserato per la Società Ravanusa,

risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara in

relazione alla gara di Seconda Categoria , Ravanusa - Aquila Sammichelese del

28/11/2009, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 197 del 3/12/2009;

A seguito di ciò, lo stesso non aveva titolo a prendere parte legittimamente

alla gara di cui trattasi;

Pertanto, visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si delibera:

Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Real Petilia,

non addebitando la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso;

Di infliggere alla Società Club Airone Sommatino la punizione sportiva della

perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Club Airone

Sommatino, sig. Sallemi Emanule, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il

15/01/2010;

Di infliggere al calciatore della Società Club Airone Sommatino,

Montana Gian Vito, una ulteriore giornata di squalifica.

 

 

 

 

 

 

 

AIRONE SOMMATINO 1

REAL PETILIA 1