10 giornata di Campionato |
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GARE DEL 6/12/2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 6/12/2009 CLUB AIRONE SOMMATINO - REAL PETILIA 1-1; Reclamo Real Petilia. Con reclamo ritualmente proposto la Società Real Petilia segnala la posizione irregolare del calciatore Montana Gian Vito, schierato dalla Società Club Airone Sommatino sebbene squalificato; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il suddetto calciatore, già tesserato per la Società Ravanusa, risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara in relazione alla gara di Seconda Categoria , Ravanusa - Aquila Sammichelese del 28/11/2009, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 197 del 3/12/2009; A seguito di ciò, lo stesso non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui trattasi; Pertanto, visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.; Si delibera: Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Real Petilia, non addebitando la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso; Di infliggere alla Società Club Airone Sommatino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Club Airone Sommatino, sig. Sallemi Emanule, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 15/01/2010; Di infliggere al calciatore della Società Club Airone Sommatino, Montana Gian Vito, una ulteriore giornata di squalifica.
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AIRONE SOMMATINO 1 REAL PETILIA 1
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